::: PORTALECONSULENZE.IT :::

RICERCA NEI NOSTRI DATABASE

RICERCA AVANZATA

Categoria
primo termine
secondo termine
terzo termine
 
LA CONSULENZA PER TE

LEGGE SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/03)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO
  • DURP - DPS
  • DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT
  • RESPONSABILE PRIVACY
  • DATA PROTECTION OFFICER

LEGGE ANTI USURA
(l.108/96)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

LEGGE ANTI RICICLAGGIO
(d.lgs.231/07)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

LEGGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(d.lgs.81/08)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI
(d.lgs.231/01)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO
TESTI DELLA NORMATIVA

REGOLAMENTO EUROPEO 2017/679

  • TESTO NORMATIVA

LEGGE SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/03)

  • TESTO NORMATIVA
  • ALLEGATO B
  • CIRCOLARI GARANTE
  • DOCUMENTI ATTINENTI
  • DEFINIZIONI

LEGGE ANTI USURA
(l.108/96)

  • TESTO NORMATIVA
  • SENTENZE

LEGGE ANTI RICICLAGGIO
(d.lgs.231/07)

  • TESTO NORMATIVA

LEGGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(d.lgs.81/08)

  • TESTO NORMATIVA

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI
(d.lgs.231/01)

  • TESTO NORMATIVA
     

 

Italiano

apri versione stampabile documento aggiornato il 14/09/2018 16:44:45

TELEMARKETING AGGRESSIVO: ANCORA SANZIONI DA PARTE DEL GARANTE PER LA PRIVACY A COMPAGNIE TELEFONICHE

 

Il Garante della privacy ha emesso un’ordinanza d’ ingiunzione a Fastweb per le violazioni già rilevate in un provvedimento adottato prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;
 
Dopo le ispezioni effettuate in loco, il Garante ha accertato che i call center di Fastweb spesso contattavano clienti o potenziali clienti senza il loro consenso a ricevere proposte commerciali, chiamando più volte anche chi si era già opposto al trattamento dei propri dati per finalità di marketing  inoltre, aveva proceduto alla profilazione di alcune categorie di clienti (ad esempio quelli anziani o basso spendenti) senza aver prima acquisito il loro consenso informato e senza avere effettuato una notificazione completa al Garante.  
 
Altre criticità, emerse nel corso dell’istruttoria, erano riferibili allo scarso controllo posto in essere da Fastweb sulle pratiche di telemarketing aggressivo adottate dalla propria rete di vendita.
 
All’esito dell’accertamento, il Garante aveva contestato alla compagnia telefonica sia le violazioni relative all’informativa, al consenso e alla profilazione, sia l’ipotesi di  maggiore gravità, in quanto commesse in relazione a banche dati di particolare rilevanza e dimensione.
 
In merito alle prime violazioni, Fastweb si è avvalsa della facoltà di estinguere il procedimento sanzionatorio, pagando autonomamente, in forma ridotta, l'importo previsto dal Codice privacy, ossia il doppio del minimo edittale per ciascuna delle condotte illecite accertate.
 
Il Garante ha quindi adottato l’ordinanza ingiunzione con la quale ha applicato la sanzione prevista per l’aggravante non oblabile. L’importo è stato inizialmente quantificato in 150.000 euro tenendo conto  della molteplicità delle condotte illecite commesse, dei numerosi procedimenti sanzionatori già subiti dalla società stessa e dell’ingente numero di persone i cui dati sono stati trattati in violazione della normativa.
 
La somma da pagare è stata poi quadruplicata dal Garante a 600.000 euro, in considerazione della circostanza che le particolari condizioni economiche dell’operatore telefonico ne avrebbero altrimenti reso inefficace l’effetto sanzionatorio.
 
FONTE GARANTE PRIVACY

 
leggi limitazioni copyright - leggi il disclimer
 
 
       
     
TESTI NORMATIVI SERVIZI NEWS SHOP/DOWNLOAD CONTATTI
 
 
DISCLIMER
leggi il disclimer
 
COPYRIGHT
leggi limitazioni copyright
 
CREDITS
Credits