Art.122
Ponteggi ed opere provvisionali
1. ((Nei lavori in quota)), devono essere adottate, seguendo lo
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ((ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3)) dell'allegato XVIII.