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PROVVEDIMENTO DEL 21 DICEMBRE 2017

 

Registro dei provvedimenti
n. 557 del 21 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 4 agosto 2017 da XX nei confronti di Google, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione, dalla lista dei risultati europei ed extra europei del motore di ricerca gestito dalla resistente ottenuti digitando il proprio nome e cognome, di n. 26 Url specificamente indicati nell'interpello preventivo e nell'atto introduttivo;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente, ha, in particolare, rappresentato che:

- tali Url rimandano a messaggi o brevi articoli anonimi gravemente offensivi della propria dignità e reputazione pubblicati su forum o siti amatoriali, contenenti anche informazioni afferenti al suo presunto stato di salute e a supposti reati gravi connessi alla sua attività di professore universitario, in realtà mai commessi e per i quali non è stato mai indagato;

- tali notizie, proprio perché false, non recano alcuna prova dei fatti riportati e sono in alcuni casi corredate da fotografie che lo ritraggono, riprodotte in assenza del suo consenso;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10 agosto 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 14 novembre 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la note del 30 agosto 2017 e la successiva memoria del 14 settembre 2017, con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha comunicato che due degli Url indicati nell'atto introduttivo, digitando il nome e cognome dell'interessato, non vengono attualmente visualizzati nei risultati di ricerca di Google mentre altri quattro sono stati rimossi "dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google relativi alle query correlate al nome del ricorrente";

DATO ATTO che la resistente, nelle medesime note, ha poi sostenuto, rispetto ai restanti Url, l'insussistenza dei presupposti enucleati come indicativi del diritto all'oblio nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciata il 13 maggio 2014 nella causa C-131/12, (c.d. "sentenza Costeja") e ulteriormente precisati nelle Linee Guida adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014, considerato in particolare che:

- non ricorre l'elemento temporale dato che gli articoli contestati sono recentissimi essendo stati pubblicati nel 2017;

- il "ruolo nella vita pubblica" attualmente ricoperto dal ricorrente che, come risulta dagli stessi articoli, è un professore universitario, imprenditore ed autore di pubblicazioni;

- che gli articoli riferiscono di gravi illeciti penali e addirittura di un'azione collettiva civile e penale avviata nei confronti del ricorrente e del sito "presto.news" di cui lo stesso sarebbe gestore, fatti questi rispetto ai quali "Google non è in grado – né sarebbe legittimata a farlo –di accertare la verità e la fondatezza", non essendo "né un organo di stampa (che ha la responsabilità dei contenuti che pubblica) né un organo di polizia o un'autorità giudiziaria che è istituzionalmente competente ad accertare eventuali attività diffamatorie e, più generalmente illecite a carico degli utenti";

- ove un soggetto ritenga leso il proprio diritto all'onore e alla reputazione può agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore del post o del gestore del sito, oppure sporgere denuncia alle autorità competenti contro ignoti, qualora si tratti di scritti anonimi, ma non è legittimato a rivolgersi al motore di ricerca che, stante la logica sottesa al funzionamento dello stesso, non ha alcun potere di scelta sul contenuto delle informazioni in esso reperite;

VISTE le note del 6, 14 e 15 settembre 2017 con le quali il ricorrente ha sostenuto:

- che le informazioni oggetto di contestazione pubblicate sul sito www.ripoffreport.com e su altri siti amatoriali di analogo contenuto sono apparse contemporaneamente nell'arco di una settimana nel luglio 2017;

- di aver successivamente ricevuto un'e-mail – prodotta in atti - da parte di una persona non identificata ma riconducibile al sito www.ripoffreport.com con la quale gli sarebbe stata richiesta un'ingente somma di denaro per rimuovere le informazioni negative che lo riguardano pubblicate nel sito trasformandole in positive ed assicurando di poter intervenire, per il medesimo scopo, anche su altri siti, presumibilmente collegati a ripoffreport.com;

- che il sito www.ripoffreport.com risulta essere di proprietà di una società con sede in Arizona (Usa) che, da ricerche da lui effettuate, sarebbe stata condannata nel 2015 per estorsione in relazione a vicende analoghe a quelle che lo coinvolgono;

- che le notizie indicizzate, avendo ad oggetto fatti mai accaduti non hanno alcuna rilevanza pubblica e richiedono, nonostante siano recenti, di essere prontamente rimosse per evitarne la condivisione sui social network nei prossimi mesi;

- di non ricoprire e di non aver mai ricoperto alcun incarico pubblico, non essendo neppur mai stato iscritto in albi professionali;

- di non essere il gestore del sito "presto.news" e di non aver subito azioni collettive civili e penali di alcun tipo;

CONSIDERATO che, nelle medesime note, il ricorrente:

- ha ribadito che la "deindicizzazione deve avvenire ovunque, e non solo nella UE";

- ha chiesto che Google provveda ad una deindicizzazione "permanente" del suo nominativo da tutti i siti indicati nel ricorso, atteso che questi, non appena un Url viene rimosso, ne generano altri di analogo tenore;

- ha chiesto che siano rimossi alcuni di tali Url alternativi (di cui ha fornito un elenco) predisposti nel frattempo dal sito www.ripoffreport.com e già indicizzati da Google;

- essendo venuto a conoscenza, solo pochi giorni dopo la proposizione del ricorso, che ignoti avrebbero creato, a sua insaputa, il blog www.XX.blogspot.com sulle cui pagine viene riportato l'elenco di tutti gli Url segnalati nell'atto di ricorso, ne ha chiesto la deindicizzazione al fine di evitare che, indipendentemente dall'esito del ricorso, gli Url oggetto di contestazione pubblicati in tale sito rimangano accessibili a chiunque;

VISTA la memoria del 27 novembre 2017 con la quale Google, nel rilevare l'inammissibilità delle richieste di deindicizzazione non contenute nell'atto di ricorso ed avanzate nel corso del procedimento, ha sostenuto, in relazione alla domanda di "rimozione globale da tutti i domini Google dei contenuti per cui è causa", che:

- il ricorrente risiede in Italia dove si trova il suo principale centro di interessi;

- le azioni volte alla tutela dei dati personali hanno, in base alle disposizioni della Direttiva 95/46/CE, del Trattato dell'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, un ambito di applicazione limitato al territorio comunitario;

- come stabilito dalla Corte di giustizia nella nota "sentenza Costeja" il bilanciamento di interessi fra diritto all'oblio e libertà di informazione va eseguito sulla base delle normative applicabili nello Stato europeo in cui la richiesta è formulata o, al più, nell'ambito dei sistemi giuridici degli Stati membri dell'Unione europea;

- la questione della "deindicizzazione globale" è attualmente all'esame della Corte di giustizia per effetto del deferimento effettuato in data 21 agosto 2017 dal Consiglio di Stato francese chiamato a decidere sull'opposizione presentata da Google avverso una decisione dell'Autorità di protezione dei dati francese (CNIL);

- onde evitare giudicati conflittuali con l'emananda pronuncia della Corte di giustizia, sarebbe necessario che il Garante sospendesse il presente procedimento limitatamente all'esame di tale particolare profilo in attesa del deposito della decisione della Corte;

VISTA la nota del 27 novembre 2017 con la quale il ricorrente, contestando quanto rappresentato da Google nella propria memoria, si è riportato alle considerazioni già svolte nei precedenti scritti difensivi, evidenziando di essere iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero in quanto residente fuori del continente europeo;

RILEVATO preliminarmente che le richieste di rimozione di ulteriori Url rispetto a quelli specificamente indicati nell'interpello preventivo e nell'atto introduttivo del ricorso sono state presentate per la prima volta nel corso del procedimento con le note del settembre 2017 e ritenuto pertanto di dover dichiarare la loro inammissibilità ai sensi dell'art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RITENUTO poi di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere in merito alla richiesta di rimozione degli Url non visualizzati dal motore di ricerca digitando il nome e cognome del ricorrente o deindicizzati nelle versioni europee dei risultati di ricerca forniti Google, attesa la dichiarazione in tal senso fornita dalla resistente con attestazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante";

CONSIDERATO, in relazione ai restanti Url oggetto di ricorso, che le Linee Guida sull'attuazione della sentenza Costeja emanate dal WP29 il 26 novembre 2014 prevedono, tra i criteri generali da tenere presenti nei casi di esercizio del diritto all'oblio al fine di effettuare un corretto bilanciamento con il contrapposto diritto/dovere di informazione, quello del trattamento pregiudizievole per l'interessato (punto 8) suscettibile, nel caso di trattamento di dati sensibili attinenti allo stato di salute, di avere un impatto maggiore sulla vita privata dell'interessato rispetto ai dati personali "comuni" (punto 6);

CONSIDERATO, poi, che, ai fini di detto bilanciamento, deve essere altresì presa in considerazione la natura delle informazioni oggetto di istanza, nella considerazione che, laddove si tratti di "informazioni che sono parte (…) di campagne personali contro un determinato soggetto, sotto forma di "rant" (esternazioni negative a ruota, ndt) o commenti personali spiacevoli", la deindicizzazione sarà in genere favorevolmente considerata nei casi di "risultati contenenti dati che sembrano avere natura oggettiva ma che sono, in realtà, inesatti in termini reali"  (punto 5, lettera c), delle citate "Linee Guida");

CONSIDERATO, infine, che l'art. 11 del Codice prevede che i dati personali oggetto di trattamento debbano essere esatti e trattati in modo lecito e secondo correttezza;

RILEVATO che - ferma restando la facoltà dell'interessato di intraprendere azioni anche di carattere giudiziario, a tutela del proprio onore e della propria dignità, nei confronti degli autori di scritti lesivi, del gestore del sito  o di ignoti, nel caso di scritti anonimi - la resistente, in qualità di titolare del trattamento connesso all'indicizzazione, che "si aggiunge a quello effettuato dagli editori di siti web (…) deve assicurare" – come sancito dalla sentenza Costeja – "nell'ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che tale trattamento soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46/CE";

RILEVATO che, come affermato anche dalle citate Linee Guida (cfr. punto 4 della Parte II), le Autorità di Protezione dei Dati (APD) "tenderanno a ritenere idonea la deindicizzazione di un risultato di ricerca se si rilevano inesattezze in termini di circostanze oggettive e se ciò genera un'impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata.

CONSIDERATO pertanto, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che la perdurante reperibilità sul web dei contenuti all'esame nel presente ricorso ha un impatto "sproporzionatamente negativo" sulla sfera del ricorrente, anche in ragione del trattamento di dati potenzialmente sensibili che lo riguardano, tanto da non poter essere considerati in linea con quanto disposto dall'art. 11 del Codice e indicato nelle citate "Linee Guida";

RITENUTO che, al fine di rendere effettiva la tutela assicurata al ricorrente nel caso di specie, tenuto conto anche che quest'ultimo ha dichiarato di risiedere al di fuori dell'Unione europea, occorra estendere l'attività di rimozione degli URL in questione anche alle versioni extraeuropee del motore di ricerca;

RITENUTO pertanto di dover accogliere parzialmente il ricorso ordinando alla resistente di provvedere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione degli Url indicati nell'atto di ricorso, sia dalle versioni europee che extra europee dei risultati di ricerca, estendendo tale attività anche agli Url già deindicizzati nelle versioni europee di Google;

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara il ricorso inammissibile in ordine alle istanze di deindicizzazione non contenute nell'interpello preventivo e nell'atto introduttivo ed avanzate per la prima volta solo nel corso del procedimento;

b. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in merito alla richiesta di rimozione degli Url non visualizzati dal motore di ricerca digitando il nome e cognome del ricorrente o deindicizzati nelle versioni europee dei risultati di ricerca forniti Google;

c. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina a Google di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL tuttora deindicizzati fra i risultati di ricerca ottenuti digitando il nome e cognome del ricorrente, sia nelle versioni europee che extraeuropee, estendendo tale attività anche agli Url già deindicizzati nelle versioni europee di Google;

d. determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Google ai sensi dell'art. 157 del Codice di comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione allo stesso, ricorda che l'inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 
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