Art.13
Sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per
i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e
il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti
dall'articolo 12, comma 1.