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apri versione stampabile documento aggiornato il 04/01/2005 16:06:09

"MOLTE FALSITÀ SULLA PRIVACY A SCUOLA". IL GARANTE: UNA LEGGENDA METROPOLITANA

 

"Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono 'nascondere' la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini". Secca smentita del Garante alle notizie del tutto infondate riguardanti la privacy nelle scuole.

Notizie che, nonostante le pronte e numerose precisazioni del Garante, non smettono di essere riportate anche da quotidiani a carattere nazionale, senza le necessarie verifiche. L'Autorità (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ritiene, dunque, doveroso chiarire in maniera decisa ancora una volta che tali notizie non sono vere. Siamo di fronte a una vera e propria leggenda metropolitana.

Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe, delle interrogazioni o gli scrutini, né di consegnarli agli alunni in busta chiusa.

Mai, in nessun caso, un tale provvedimento è stato preso, né, tanto meno, esso è previsto dall'attuale legge in vigore, il Codice in materia di tutela dei dati personali entrato in vigore il primo gennaio di quest'anno.

Dal 1997 il Garante si sforza, anche con comunicati stampa, di ricordare che i risultati degli scrutini – che non sono, peraltro, dati sensibili, soggetti a speciali tutele - devono essere al contrario pubblicati anche dopo l'avvento della normativa sulla privacy , essendo ciò previsto da una specifica disciplina in materia e rispondendo a principi di trasparenza.

Il 9 febbraio di quest'anno, un'ordinanza del Ministro per l'istruzione ricorda peraltro che anche i punteggi attribuiti come crediti scolastici a ciascun alunno sono pubblicati nell'albo degli istituti, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale. In ciascun albo va anche pubblicato l'esito degli esami, "con la sola indicazione della dizione non promosso nel caso di esito negativo". Analoghe soluzioni sono state indicate in passato in varie ordinanze ministeriali del 2001 e del 2003 .

Così come non esiste alcun provvedimento del Garante che proibisce agli alunni di rendere nota la fede religiosa o che ostacola le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli alunni all'ora di religione. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona, infatti, non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche di natura religiosa.

Per quanto riguarda, infine, supposti regolamenti privacy da adottare da parte delle scuole, nessun istituto scolastico secondario dovrà o potrà dotarsi a proprio piacimento di un regolamento sui dati "sensibili". Il  "Codice"  contiene già regole chiare e ciò che manca al riguardo è solo un unico regolamento attuativo ministeriale che dovrà conformarsi ad un parere del Garante.

La privacy ha costituito a volte il pretesto per improprie note di colore o è stata utilizzata come un alibi per non applicare altre disposizioni di legge. Una corretta informazione è quindi importante.

Roma, 3 dicembre 2004

fonte sito ufficiale Garante Privacy

 
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