Art.44
Incompatibilita' con l'ufficio di testimone
1. Non puo' essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione
di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente
puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.