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apri versione stampabile documento aggiornato il 17/11/2020 12:24:31

TELEMARKETING AGGRESSIVO: MAXI SANZIONE DA PARTE DEL GARANTE PRIVACY A VODAFONE

 

A seguito della ricezione di centinaia di segnalazioni e reclami inviati da interessati che lamentavano continui contatti telefonici indesiderati 

effettuati da Vodafone e dalla sua rete di vendita per promuovere i servizi di telefonia e internet offerti dalla stessa, 
il Garante per la protezione dei dati ha avviato il procedimento per un’istruttoria. 
 
Il fenomeno delle chiamate e dei contatti promozionali indesiderati è ben noto alla Società, la quale, nel corso degli ultimi 15 anni,
è stata destinataria di diversi provvedimenti prescrittivi e inibitori, nonché di numerose sanzioni amministrative.
 
Solo dal dicembre 2018 al novembre 2019, Vodafone è stata destinataria di quattro richieste di informazioni cumulative (19 dicembre 2018, 
7 marzo 2019, 27 giugno 2019 e 26 novembre 2019), che hanno preso in esame 328 segnalazioni, ciascuna delle quali lamentava la ricezione 
di una o più telefonate promozionali indesiderate, effettuate per conto della Società.
 
Se si considerano anche i 40 reclami presentati ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, che il Garante ha trattato, nella fase istruttoria, 
singolarmente e le segnalazioni pervenute dopo le ultime richieste di informazioni, l’Ufficio, dal dicembre 2018 al 17 giugno 2020 
ha aperto 438 fascicoli nei confronti di Vodafone, in massima parte riguardanti le attività di telemarketing e di invio di messaggi promozionali 
da parte o per conto della Società. 
 
Nel periodo considerato l’interlocuzione con segnalanti e reclamanti, nonché con la stessa Vodafone ha determinato la registrazione al protocollo 
dell’Autorità di 758 missive in ingresso.
 
Gli accertamenti svolti dall’Autorità hanno evidenziato importanti criticità “di sistema” - che riguardano la violazione non solo dell'obbligo del consenso,
ma anche dei fondamentali principi di responsabilizzazione e di implementazione delle tutele privacy fin dalla fase di progettazione dei trattamenti, 
stabiliti dal Regolamento Ue. 
Criticità riconducibili al complesso delle operazioni svolte dalla società nei confronti sia dell’intera base clienti di Vodafone, 
sia del più ampio ambito dei potenziali utenti del settore delle comunicazioni elettroniche.
 
E’ emerso inoltre un allarmante fenomeno di utilizzo di numerazioni fittizie o comunque non censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc) 
per realizzare i contatti promozionali.
 
Ulteriori violazioni sono state rilevate nella gestione delle liste dei nominativi da contattare acquisite da fornitori esterni. 
Liste che i partners commerciali di Vodafone avevano ricevuto da altre aziende e trasferito all’operatore telefonico senza il necessario consenso libero, 
informato e specifico degli utenti. 
 
Per quanto riguarda le misure di sicurezza dei sistemi di gestione della clientela, che era stato oggetto di svariate segnalazioni e reclami da parte 
di clienti ai quali era stato richiesto l’invio di documenti di identità tramite l’applicazione Whatsapp, il Garante le ha giudicate inadeguate.
 
Alla luce delle violazioni riscontrate, il Garante Privacy con provvedimento n. 224 del 12 novembre 2020 ordina a Vodafone Italia S.p.A di pagare 
la somma di euro 12.251.601 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate;
 
L’Autorità ha quindi ordinato a Vodafone di introdurre dei sistemi che consentano di comprovare che i trattamenti a fini di telemarketing si svolgano 
nel rispetto delle disposizioni in materia di consenso. 
 
La società dovrà inoltre dimostrare che i contratti siano attivati solo a seguito di chiamate promozionali effettuate dalla sua rete di vendita, 
attraverso numerazioni censite e iscritte al Roc. 
 
Vodafone dovrà anche irrobustire le misure di sicurezza al fine di impedire accessi abusivi ai database dei clienti e fornire pieno riscontro alle richieste 
di esercizio dei diritti formulate da alcuni utenti.
 
Infine, il Garante ha vietato a Vodafone ogni ulteriore trattamento di dati con finalità promozionali o commerciali svolto mediante l’acquisizione 
di liste anagrafiche da soggetti terzi, senza che questi ultimi abbiano acquisito un consenso specifico, libero e informato dagli utenti per 
la comunicazione dei loro dati.
 
FONTE GARANTE PRIVACY
 

 
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